Geostoria Wiki
Advertisement

Il CSM, acronimo di Consiglio Superiore della Magistratura, è un organo costituzionale che ha il ruolo di governo autonomo della magistratura ordinaria.

Composizione[]

Il presidente del CSM è il Capo di Stato, che vi partecipa di diritto. Vi partecipano di diritto anche il primo presidente e il Procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Altri 24 componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 8). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi.

La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio. La costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.

Attualmente i membri togati sono 16 (2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti, 10 sono giudici di merito) e quelli laici sono 8. Il CSM è complessivamente composto da 27 membri, senza possibilità di rielezione immediata, e la carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale. Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri designati dal parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.

La materia è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, più volte modificata, da ultimo con la legge 28 marzo 2002, n. 44. La riforma del 2002, novellando il testo della legge 195/1958, introduce importanti riforme riguardanti l'organo di autogoverno della magistratura, destinate ad avere una non secondaria influenza sulla sua attività e forse anche sul suo ruolo. Da un lato, si è ridotto il numero dei membri elettivi del Consiglio da 30 a 24. Dall'altro lato, si è radicalmente modificato il meccanismo elettorale della componente togata, prevedendo la candidatura dei magistrati a titolo individuale e non più nell'ambito di liste contrassegnate da un logo ed istituendo tre collegi nazionali distinti, rispettivamente, per l'elezione di due magistrati di legittimità, dieci giudici di merito e quattro pubblici ministeri presso uffici di merito.

Advertisement